AGEVOLAZIONI
Stop alle cessioni e sconti in fattura
D.L. 29 marzo 2024, n. 39
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 il D.L. 29 marzo 2024, n. 39.
Il decreto prevede, tra le varie norme, un'ulteriore stretta alle opzioni legate al bonus edilizi.
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IRPEF, ACCERAMENTO E RISCOSSIONE
Le altre novità fiscali del nuovo decreto
D.L. 29 marzo 2024, n. 39
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, che, oltre alla stretta alle opzioni legate al bonus edilizi, introduce delle novità in materia fiscale.
In materia di crediti d'imposta, sono state introdotte misure per il monitoraggio di transizione 4.0 ai fini della fruizione:
- dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:
- l’ammontare complessivo degli investimenti;
- la presunta ripartizione negli anni del credito;
- e la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto.
Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con D.Dir. 6 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.
Il MIMIT comunica mensilmente al MEF i dati necessari ai fini del monitoraggio di cui all’art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all’art. 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
In sintesi, la comunicazione che si è sempre fatta ex post, e per la quale non erano previste sanzioni in caso di omissione, diventa un “aggiornamento” definitivo di una nuova comunicazione ex ante e diventa condizione necessaria per poter fruire del credito, anche per gli investimenti già avviati nel 2023.
Sarà un decreto direttoriale di prossima emanazione a specificare tempi e modalità delle nuove comunicazioni.
Le disposizioni urgenti in materia fiscale invece stabiliscono che il nuovo principio al contraddittorio previsto dallo Statuto del contribuente come modificato dalla riforma fiscale (D.Lgs. n. 219/2023) si applica dalla data del 30 aprile 2024.
Inoltre, si concede un maggior lasso di tempo, più precisamente fino al 31 maggio 2024, per fruire del ravvedimento speciale, sia nella versione originaria prevista dalla legge di Bilancio 2023 che nella nuova versione introdotta dal decreto Milleproroghe. In particolare, i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione, possono procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un’unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni.
In alternativa al pagamento in un’unica soluzione è possibile versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste in origine, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini originariamente previsti (quindi 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024).
BILANCIO
Torna la disciplina ordinaria in materia di riduzione del capitale per perdite
A seguito della pandemia da Covid-19, negli ultimi anni si sono succedute diverse norme di carattere emergenziale che hanno derogato ai criteri imposti dal codice civile per la copertura delle perdite di esercizio.
Con il bilancio relativo all’esercizio 2023 si ritorna invece all’applicazione della disciplina ordinaria in merito alla riduzione del capitale per perdite.
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AGEVOLAZIONI
Le comunità energetiche rinnovabili (CER incentivate): uno studio del Notariato
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 27 marzo 2024, n. 38-2024/i
Il recente Studio n. 38-2024/i – Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato, esamina la disciplina che deve essere rispettata dalle comunità energetiche rinnovabili (CER) che ambiscano a ricevere i contributi economici pagati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
In particolare, le CER incentivate sono legittimate a godere di tre specifici contributi statali:
- la ventennale tariffa incentivante (o tariffa premio) sulla base dell’energia condivisa, ai sensi degli artt. 3-6, D.M. n. 414/2023, attuativi dell’art. 8, D.Lgs. n. 199/2021;
- il contributo di valorizzazione sulla base dell’energia autoconsumata (o contributo ARERA), senza termini di durata (valorizzando i benefici che l’autoconsumo comporta mediamente per la rete elettrica pubblica), ai sensi dell’art. 6, TIAD, attuativo dell’art. 32, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 199/2021;
- il contributo a fondo perduto (o misura PNNR), a copertura parziale dei costi per la realizzazione o il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi degli artt. 7-10, D.M. n. 414/2023, attuativi dell’art. 14, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 199/2021.
Stante il silenzio del legislatore, lo Studio del Notariato rappresenta una preziosa guida alle forme giuridiche utilizzabili per costituire le CER incentivate dal GSE e alla loro normativa negoziale (statutaria e regolamentale) compatibile con la disciplina delle CER.
AGEVOLAZIONI
Bonus colonnine per le imprese: istanze fino al 20 giugno 2024
D.Dir. 7 marzo 2024
Con D.Dir. 7 marzo 2024 del dipartimento Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di concessione e di erogazione del contributo per l’istallazione delle colonnine di ricarica (legge n. 126/2020), da parte di imprese e professionisti. Dopo la prima apertura dello sportello, avvenuta nei mesi di ottobre e novembre 2023, rende noto il ministero, sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro rispetto agli 87,5 milioni inizialmente stanziati. Le novità sul sito del Mase.
Nel dettaglio, le domande per gli interventi di cui alle lett. a) e c) del decreto Mase n. 358/2021 (acquisto e messa in opera delle colonnine e spese di progettazione), possono essere presentate dal 15 marzo fino alle 17.00 del 20 giugno 2024. Eventuali problematiche tecniche legate all’inserimento della domanda devono essere segnalate entro il termine di chiusura dello sportello, e saranno gestite entro il 30 giugno. La domanda deve essere compilata e presentata on line tramite la piattaforma disponibile nel sito di Invitalia, nella sezione “Colonnine di ricarica elettrica”.
Stessa finestra temporale anche per le domande relative agli interventi di cui alla lett. b) dello stesso decreto Mase n. 358/2021 (costi per la connessione alla rete elettrica), ma in questo caso le istanze e i relativi allegati devono essere presentati esclusivamente tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec: CRE1@postacert.invitalia.it.
Fra gli allegati da inviare, il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva dal gestore di rete, fatto salvo il caso di connessione già esistente, l’eventuale certificato antimafia per i contributi superiori a 150mila euro e in caso di procura speciale alla presentazione della domanda, relativa copia dello stesso atto di procura, oltre ai documenti di identità.
Il bonus copre il 40% delle spese destinate all’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, alla connessione alla rete elettrica e alla progettazione e messa in sicurezza dell’impianto.
AGEVOLAZIONI
Bonus edicole 2023: domande fino al 15 aprile 2024
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Avviso 14 marzo 2024
È aperto fino alle 17 del 15 aprile 2024 il canale telematico per presentare le domande di accesso al contributo 2023 a favore delle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste per le spese sostenute nel 2022. A renderlo noto un avviso pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.
Il bonus è previsto dall’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, che definisce la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria. Per le disposizioni applicative occorre fare riferimento al decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria 28 novembre 2023 e alla circolare n. 1/2024 del dipartimento stesso.
Si ricorda che il tetto massimo spendibile è di 6 milioni di euro nel rispetto del regolamento Ue de minimis vigente. In caso di risorse insufficienti il contributo sarà erogato in misura proporzionale tra tutti gli aventi diritto.
Il beneficio consiste in un contributo pari al 50% delle spese sostenute, con riferimento al locale commerciale utilizzato per l’attività agevolabile, ai fini IMU, TASI, TARI, CUP (il tributo che ha sostituito COSAP e TPSAP), canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, al netto dell'IVA.
Al riguardo, la circolare n. 1/2024 precisa che, qualora il CUP non fosse stato ancora istituito e applicato nel 2022 dal Comune o altro ente nel cui territorio è situata l’edicola, le imprese potranno inserire le eventuali spese sostenute per TOSAP o COSAP.
Possono presentare le domande l’edicolante stesso o il legale rappresentante dell’impresa.
La modalità di presentazione è per via telematica, tramite l'apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile dal link “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l’editoria” -> “Contributo edicole 2023 per spese sostenute nel 2022” del menù “Servizi on line”, previa autenticazione tramite Spid, Cns e Cie.
Ogni impresa può trasmettere una solo domanda, firmata digitalmente dal titolare dell’impresa individuale o socio titolare/legale rappresentante di società di persona, esclusivamente con firma CAdES. In caso di errore, è possibile presentare, per tutto il periodo di apertura dello sportello, una nuova domanda che annulla la precedente.
Per completezza va ricordato che, come precisato dal dipartimento con la circolare n. 1/2024, le imprese che hanno già usufruito del contributo una tantum a favore delle edicole, previsto sempre dall’art. 2 del D.P.C.M. 10 agosto 2023 ma, in questo caso, comma 1, per le spese sostenute nel 2022, relative all’acquisto o al noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, e altri costi per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, non possono inserire le stesse somme nella domanda per l’accesso al contributo in commento previsto dal successivo comma 2.
Per ricevere assistenza durante l’accesso al portale o per la compilazione della domanda è possibile consultare il manuale utente della procedura per la presentazione telematica dell’istanza oppure contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Inoltre, eventuali quesiti o richieste di chiarimento potranno essere inoltrati esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla casella di posta dedicata credito.edicole@governo.it.
IVA
Liquidazioni periodiche IVA con nuovo modello
Provvedimento 14 marzo 2024, n. 125654
Con il Provvedimento 14 marzo 2024, n. 125654, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art. 9 del D.L. n. 1/2024 (c.d. decreto "Adempimenti"):
- è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica, che passa da 25,82 a 100 euro;
- sono state apportate alcune piccole modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.
Il nuovo modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche è allegato al provvedimento.
IRPEF
Ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione dal 1° aprile
Agenzia delle Entrate, Circolare 21 marzo 2024, n. 7/E
L'art. 1, commi 89 e 90, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha modificato il comma 5 dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, abrogando la parte che prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.
A questi soggetti si applicano quindi, dal 1° aprile, le nuove disposizioni normative introdotte dalla legge di Bilancio 2024.
Con la Circolare n. 7/E del 21 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative agli uffici sulle modalità di applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione che, a seguito della modifica normativa, si applica alle provvigioni percepite:
- dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate. che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
L'Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che la ritenuta si applicherà anche alle provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nelle sezioni d), e) ed f) del Registro unico degli intermediari, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, anche laddove l’attività assicurativa sia esercitata a titolo accessorio.
IMMOBILI
Quotazioni immobiliari del II semestre 2023
Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate le quotazioni immobiliari relative al periodo luglio-dicembre 2023. I dati, elaborati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia (Omi), si riferiscono alle quotazioni al metro quadro per varie tipologie di immobili (abitazioni, box, negozi, uffici, capannoni) e possono essere consultati per semestre, Provincia, Comune, zona di ubicazione dell’immobile e destinazione d’uso.
La ricerca delle quotazioni è libera e può essere effettuata anche tramite navigazione su mappa, utilizzando il servizio GEOPOI®, il framework cartografico realizzato da Sogei.
Oltre alle quotazioni dell’ultimo semestre, sono consultabili anche quelle relative ai precedenti, a partire dal 2006. Accedendo all’area riservata del sito è possibile, inoltre, scaricare le quotazioni, a partire dal primo semestre 2016.
IRPEF
Lavoratori italiani all’estero: in Gazzetta Ufficiale le retribuzioni convenzionali 2024
D.M. 6 marzo 2024
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2024 il D.M. 6 marzo 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all'estero, previste dal D.L. n. 317/1987.
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2024 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, oltre che per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, sono quelle indicate nella tabella allegata al decreto.
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili per 26 giornate.
AGEVOLAZIONI
ASD e SSD: entro il 22 aprile la domanda per l'accesso ai contributi per oneri previdenziali
Scade lunedì 22 aprile la possibilità, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, di presentare la domanda per l’accesso al contributo di cui al comma 8-sexies dell’art. 35 del D.L. n. 36/2021 attraverso l'apposita funzionalità presente sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Il contributo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali versati dalle ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l’obbligo di denuncia e versamento, sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
I compensi devono essere stati erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.
I requisiti richiesti per l'accesso al contributo, definiti con Decreto del 29 dicembre 2023, sono i seguenti:
- essere una associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD) iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, alla data del 4 settembre 2023;
- non avere conseguito, nell’anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000,00 euro;
- avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023.
AGEVOLAZIONI
Definita la percentuale fruibile del bonus acqua potabile 2023
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 22 marzo 2024, n. 151739
Con lo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, l'art. 1, commi da 1087 a 1089, della Legge n. 178/2020 ha previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti (il c.d. "bonus acqua potabile").
Con Provvedimento del 22 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha individuato la percentuale del suddetto credito d’imposta nella misura del 6,45% dell'importo richiesto.
Il credito d'imposta fruibile può essere visualizzato dai beneficiari nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
La somma è utilizzabile in compensazione tramite F24 (con codice tributo "6975") ovvero, per le persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.
APPROFONDIMENTI |
AGEVOLAZIONI
Le novità del nuovo decreto in materia di blocco delle cessioni e sconti in fattura
D.L. 29 marzo 2024, n. 39
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 il D.L. 29 marzo 2024, n. 39.
Il decreto prevede, tra le varie norme, un'ulteriore stretta alle opzioni legate al bonus edilizi.
Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
All’art. 2 del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il primo periodo del comma 3-bis è soppresso;
- il comma 3-quater è abrogato.
Le opzioni, che erano ancora possibili per IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e ONLUS, OdV e APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, non lo sono più.
Lo stesso per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici o meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza situati nei territori della regione Marche.
Le disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso art. 119 del D.L. n. 34/2020 e sono effettuati dai condomini;
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119 del citato D.L. n. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119;
- siano già iniziati i lavori o, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Le opzioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente all'entrata in vigore del decreto soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis
La remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16) non si applica in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e delle relative successive cessioni.
Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell’art. 119, trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese.
I soggetti, che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’art. 119, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
- ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lett. b) e c).
Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni, i soggetti:
- che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’art. 119, o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13‑ter dello stesso art. 119, o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
L’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato art. 119, o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni della remissione in bonis dell’art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali
In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’art. 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta da bonus edili, presenti nella piattaforma telematica è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito. Le modalità di attuazione e la decorrenza di queste disposizioni saranno definite con regolamento del MEF.
In deroga all’art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’art. 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fatta eccezione per i crediti indicati alle lett. e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione.
La previsione di cui al periodo precedente non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.
BILANCIO
La copertura e il riporto delle perdite di bilancio 2023
A seguito della pandemia da Covid-19, negli ultimi anni si sono succedute diverse norme di carattere emergenziale che hanno derogato ai criteri imposti dal codice civile per la copertura delle perdite di esercizio.
Con il bilancio relativo all’esercizio 2023 si ritorna invece all’applicazione della disciplina ordinaria in merito alla riduzione del capitale per perdite.
In particolare, l’art. 6 del D.L. n. 23/2020, successivamente modificato e prorogato, ha previsto che per le perdite generate dalla gestione delle imprese per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 si derogasse alle norme ordinarie e che le perdite dovessero essere ripianate in un periodo di tempo più lungo rispetto ai termini ordinari; in particolare:
- per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
- per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;
- per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.
Non si tratta di un semplice rinvio ma di una vera e propria “sterilizzazione”, secondo un criterio economico e non solo patrimoniale: tutte le perdite eventualmente emerse nei 3 esercizi non concorrono a determinare l’entità del patrimonio netto della società al fine di verificare nei cinque esercizi successivi se il medesimo si sia ridotto ad un importo inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale.
Ad esempio, una società di capitali con capitale sociale di euro 90.000 che ha chiuso l’esercizio 2021 con un patrimonio netto contabile di euro 150.000 (per la presenza di riserve per euro 60.000) e l’esercizio 2022 con un patrimonio netto contabile di euro 40.000 (a causa di perdite di esercizio 2022 per euro 110.000), ha diritto di “sterilizzare” per cinque esercizi l’importo di euro 110.000, ossia tutte le perdite dell’esercizio 2022, mantenendo conseguentemente un patrimonio netto “sterilizzato” di euro 150.000, fino al bilancio chiuso al 31 dicembre 2027.
Con il bilancio relativo all’esercizio 2023 si ritorna invece all’applicazione della disciplina ordinaria in merito alla riduzione del capitale per perdite, così riepilogata:
Ammontare delle perdite |
Adempimenti |
Inferiori a 1/3 del capitale che non intaccano il capitale minimo |
Possono essere riportate a nuovo senza limiti di tempo |
Superiori a 1/3 del capitale che non intaccano il capitale minimo |
Rinvio a nuovo delle perdite di un esercizio. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l’assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate |
Superiori a 1/3 del capitale che comportano la diminuzione del capitale sotto il minimo legale |
L’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale a copertura della perdita ed il contestuale aumento o la trasformazione della società o la messa in liquidazione |
Perdita integrale del capitale |
L’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento |
Si ipotizzi:
- la società di capitali del precedente esempio chiude il bilancio 2023 con una perdita di 80.000 euro; in questo caso il PN di riferimento "sterilizzato" risulta pari a 70.000 euro e la perdita complessiva inferiore al terzo del capitale sociale (90.000 euro), consentendo il rinvio al 2024 delle decisioni imposte dal codice civile in merito alla gestione della perdita 2023;
- la società di capitali del precedente esempio chiude il bilancio 2023 con una perdita di 100.000 euro; in questo caso il PN di riferimento "sterilizzato" risulta pari a 50.000 euro e la perdita complessiva superiore al terzo del capitale sociale (90.000 euro), l’assemblea deve agire ai sensi degli artt. 2446 o 2482-bis e può rinviare a nuovo le perdite dell'esercizio. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l’assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate tenendo comunque a riferimento il PN "sterilizzato";
- la società di capitali del precedente esempio chiude il bilancio 2023 con una perdita di 160.000 euro; in questo caso il PN di riferimento "sterilizzato" risulta pari a - 10.000 euro, la perdita complessiva superiore al terzo del capitale sociale (90.000 euro) e riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale. L’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale a copertura della perdita ed il contestuale aumento per il raggiungimento del minimo legale (tenendo comunque a riferimento il PN "sterilizzato") o la trasformazione della società o la messa in liquidazione.
ATTENZIONE: Ricordiamo che la sospensione delle perdite non fa mai venir meno le previsioni di cui all’art. 2446, primo comma, e 2482-bis, secondo e terzo comma:
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