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Prorogato lo split payment

13/07/2026 / torna indietro

Lo scorso 30 giugno 2026 sarebbe scaduta l’efficacia dell’ultima autorizzazione concessa dal Consiglio dell'Unione Europea per l’applicazione dello split payment (o scissione dei pagamenti), un regime strutturalmente derogatorio rispetto alle regole ordinarie sull'Imposta sul Valore Aggiunto.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 77 del 30 giugno 2026 ha però informato che i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026. La proposta della Commissione europea per il rinnovo dell'autorizzazione all'applicazione dello split payment dell’IVA oltre il 30 giugno 2026, attualmente all'esame del Consiglio UE, sarebbe infatti destinata a trovare applicazione fino al 30 giugno 2029 nei confronti dei medesimi soggetti già interessati.

Si ricorda che restano esonerati dall'applicazione dello split payment i seguenti soggetti:
- professionisti che applicano la ritenuta d'acconto sui loro compensi
- enti associativi che hanno optato per il regime agevolato di cui alla Legge 38/91
- i soggetti che emettono fatture senza applicazione dell'IVA (soggetti esenti iva, forfettari, associazione che hanno optato per i regimi forfettati di cui agli articoli 85 e 86 del DLgs 117/2017).

 

Introdotto originariamente dalla legge di Stabilità del 2015 (modificando il D.P.R. n. 633/1972 con l’inserimento dell’art. 17-ter), il meccanismo è nato con l’obiettivo di contrastare l'evasione fiscale da riscossione, in particolare le cosiddette frodi carosello e i fenomeni in cui il fornitore riscuote l'IVA dal cliente pubblico ma omette di versarla all'Erario.

Con lo split payment lo Stato ha quindi invertito l'onere della liquidazione finanziaria dell'imposta.

Se nel regime IVA ordinario il fornitore funge da esattore per conto dello Stato (incassa l'IVA dal cliente e la versa periodicamente a debito, previa detrazione dell'IVA sugli acquisti), con lo split payment questo circuito si interrompe alla radice.

La Pubblica Amministrazione trattiene l'imposta all'atto del pagamento della fattura e la riversa direttamente nelle casse dello Stato.

Dal punto di vista della compliance antifrode, i risultati per l'Erario sono stati tali da spingere l'Italia a continuare a richiedere, e a ottenere, ripetute deroghe a Bruxelles per mantenere in vita un sistema che inizialmente doveva avere carattere puramente temporaneo.

Un errore frequente tra i non addetti ai lavori è la confusione tra lo split payment e il reverse charge (o inversione contabile).

Sebbene entrambi i meccanismi abbiano l’obiettivo di neutralizzare l'incasso dell'IVA da parte del fornitore per ragioni di contrasto alle frodi, la loro architettura è diametralmente opposta:

  • nel reverse charge, l'inversione contabile è totale: il fornitore emette una fattura senza addebitare l'imposta. Sarà il cliente a dover integrare il documento ricevuto applicando l'aliquota di riferimento, registrando l'IVA sia nel registro delle vendite (a debito) sia in quello degli acquisti (a credito);
  • nel caso dello split payment, invece, l'imposta viene regolarmente calcolata ed esposta dal fornitore in fattura ma viene liquidata a cura del committente.

Qualora un'operazione sia potenzialmente soggetta a entrambi i regimi (ad esempio, una prestazione di pulizia svolta da un'impresa edile all'interno di un Comune), la normativa prevede espressamente la prevalenza del reverse charge, escludendo così l'applicazione dello split payment.

 

Quando un'azienda esegue una prestazione di servizi o una cessione di beni nei confronti di un ente assoggettato a questo regime, ha l'obbligo di emettere una fattura che esponga chiaramente la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'ammontare dell'imposta dovuta. La peculiarità risiede nell'obbligo di inserire in fattura la dicitura espressa “scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”.

 

Nel contesto della fatturazione elettronica inviata tramite il Sistema di Interscambio (SdI), questo adempimento si traduce nella valorizzazione del campo relativo all'esigibilità dell'IVA con il codice specifico "S" (Scissione dei pagamenti).

Al momento del saldo della fattura, il cliente pubblico o la società controllata pagherà all'imprenditore esclusivamente la quota imponibile. La quota riferita all'IVA non transiterà mai sui conti correnti bancari dell'azienda fornitrice.

Sul piano contabile:

  1. l'impresa registra il ricavo, il credito verso il cliente (comprensivo di IVA) e il debito IVA verso l'Erario;
  2. contestualmente, o in sede di liquidazione, viene effettuata una scrittura di storno che azzera il debito IVA per quella specifica transazione, poiché l'onere del versamento è trasferito in capo al committente. Di conseguenza, quell'imposta viene neutralizzata e non concorre alla determinazione dell'IVA a debito nella liquidazione periodica (mensile o trimestrale) dell'azienda.

 

In linea generale, l'obbligo di applicazione dello split payment scatta per tutte le operazioni effettuate nei confronti di:

  • Amministrazioni Pubbliche in senso stretto, incluse negli elenchi predisposti dall'ISTAT e rintracciabili sull'Indice della Pubblica Amministrazione (IndicePA), come Ministeri, Comuni, Province, Regioni, Università, ASL e istituti scolastici;
  • società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • società controllate direttamente o indirettamente da Amministrazioni Pubbliche centrali o locali, nonché da enti nazionali di previdenza e assistenza (es. INPS, INAIL);
  • società partecipate per una quota non inferiore al 70% del capitale da Amministrazioni Pubbliche.

 

Si ricorda che, a decorrere dal 1° luglio 2025, sono state ufficialmente escluse dal regime dello split payment le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana, a meno che queste non siano contemporaneamente sotto il controllo diretto o indiretto di una Pubblica Amministrazione.

 

La gestione dello split payment richiede dunque un monitoraggio costante delle proprie anagrafiche clienti.

Poiché la composizione societaria di gruppi industriali, partecipate locali ed enti può variare di anno in anno, un cliente che ieri era escluso dal meccanismo potrebbe rientrarvi a seguito di una riclassificazione azionaria, e viceversa.

Per supportare le imprese in questa attività di verifica preliminare, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica e aggiorna periodicamente gli elenchi ufficiali dei soggetti tenuti all'applicazione della scissione dei pagamenti.

La consultazione di queste banche dati è l'unico strumento certo per validare la correttezza della propria fatturazione ed evitare contestazioni.

Per effettuare le verifiche sui vostri partner commerciali, scaricare i testi normativi aggiornati e consultare i moduli per eventuali richieste di correzione o inclusione negli elenchi, è possibile fare riferimento alla sezione ufficiale dedicata del portale ministeriale, accessibile tramite il seguente indirizzo internet: www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-nazionale/normativa-tributaria/split-payment/.

L'adozione di software di fatturazione elettronica dotati di controlli automatici integrati con le banche dati del MEF rappresenta, oggi più che mai, un investimento raccomandato per ottimizzare i processi aziendali, ridurre a zero l'errore umano e proteggere la solidità fiscale e finanziaria della propria impresa fino alla nuova scadenza del 2029.

 

Le imprese che fanno ampio ricorso allo split payment ma che continuano a pagare regolarmente l'IVA sui propri acquisti rischiano di trovarsi in una posizione di credito IVA strutturale. Per mitigare questo impatto e proteggere la solvibilità aziendale, il legislatore ha previsto che i contribuenti che effettuano operazioni in split payment abbiano accesso ai rimborsi del credito IVA in via prioritaria, accelerando l'iter burocratico dell'Agenzia delle Entrate.

 

Cordiali saluti.