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Proroga quasi per tutti per le polizze catastrofali

29/03/2025 / torna indietro

E' arrivata la proroga: le imprese di dimensioni medie dovranno stipulare le polizze contro i rischi catastrofali entro il 1° ottobre 2025, mentre per le piccole e micro imprese il termine ultimo è fissato al 1° gennaio 2026. Solo per le grandi imprese, invece, il termine rimane il 31 marzo, con una tolleranza di 90 giorni senza sanzioni.
Questo è quanto emerso dalla bozza del Decreto Legge, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che posticipa la scadenza per l'obbligo di stipula di una polizza contro i rischi “catastrofali” da parte delle aziende indicate dalla normativa, inizialmente previsto per il prossimo 31 marzo 2025. La possibilità di rinviare tale obbligo era stata già discussa durante la conversione del DL “Bollette”, ma un emendamento in tal senso era stato successivamente respinto.

Le aziende con sede legale in Italia, così come quelle estere con una stabile organizzazione nel nostro Paese, obbligate all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., che siano micro, piccole o medie, hanno ancora tempo per sottoscrivere polizze a tutela dei danni derivanti dalle immobilizzazioni materiali, causati direttamente da eventi catastrofici e calamità naturali sul territorio nazionale, come stabilito dall'art. 1 commi 101-111 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024).

La richiesta di proroga era stata avanzata da diverse parti e giustificata dal fatto che il 95% delle imprese obbligate sono microimprese, e che il termine originario per la stipula dell'assicurazione sarebbe stato troppo breve per consentire un'adeguata comparazione delle offerte sul mercato.

Inoltre, sono sorti numerosi dubbi interpretativi riguardanti l'applicazione delle disposizioni. Tra le principali problematiche, non è chiaro se l'obbligo di sottoscrivere le polizze riguardi tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o solo quelli effettivamente considerabili come “imprese” (escludendo, ad esempio, le società tra professionisti). Per quanto riguarda i beni da assicurare, sembra che l'imprenditore debba coprire anche quelli che tiene in locazione (secondo quanto indicato dall'art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024, conv. L. 189/2024), pur se tale obbligo potrebbe vantaggiosamente favorire il proprietario.

Alcuni chiarimenti interpretativi sono stati forniti da ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), che ha diffuso alcune FAQ riguardo alle polizze da sottoscrivere. Tuttavia, queste indicazioni non provengono direttamente dal legislatore e, pertanto, costituiscono solo suggerimenti interpretativi.

Tra gli altri dubbi, ANIA si interroga se l'attività di B&B svolta all'interno dell'abitazione del gestore, occupando solo una parte dell'immobile, debba rientrare nell'obbligo di assicurazione. Secondo l'Associazione, se l'attività di B&B è considerata un’attività imprenditoriale e prevede l'iscrizione nel Registro delle Imprese, il gestore dovrà stipulare la polizza solo per la parte dell'edificio destinata all’attività. Un ragionamento simile dovrebbe applicarsi anche agli immobili in cui il proprietario vive e svolge la propria attività imprenditoriale.

Inoltre, ANIA esclude che la polizza debba coprire i danni ai fabbricati in costruzione, in quanto questi non sono espressamente inclusi tra i beni da assicurare obbligatoriamente secondo la L. 213/2023, che si riferisce ai beni indicati nell'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c. e non vengono menzionati nemmeno dall’art. 1 comma 1 lett. b) n. 2) del DM n. 18/2025.

Per quanto riguarda le grandi imprese, il termine rimane fissato al 31 marzo, ma per i successivi 90 giorni non saranno applicate sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario derivanti da risorse pubbliche, anche in relazione a eventi calamitosi e catastrofali.