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Polizze catastrofali: obbligo per le imprese

10/03/2025 / torna indietro

Il cambiamento climatico e l’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi catastrofali, quali terremoti, alluvioni e frane, hanno reso evidente la necessità di un aggiornamento normativo volto a garantire una maggiore resilienza del sistema economico e produttivo italiano. Gli effetti di tali eventi hanno causato ingenti danni alle infrastrutture, agli edifici produttivi e alle filiere economiche, mettendo in crisi la continuità operativa di numerose imprese.

Per affrontare questa crescente vulnerabilità, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un obbligo assicurativo per le imprese, che viene disciplinato dal Decreto 30 gennaio 2025, n. 18. Tale Decreto rappresenta un passo significativo nella regolamentazione della copertura assicurativa contro i rischi naturali, specificando le modalità di attuazione dell’obbligo, le categorie di imprese interessate e le condizioni assicurative applicabili.

L’obiettivo primario della norma è incentivare la diffusione di strumenti di protezione finanziaria in un contesto in cui le sole risorse pubbliche non risultano più sufficienti a coprire le perdite derivanti da eventi catastrofali sempre più frequenti e gravi.

Le imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa che copra i danni agli immobili causati da eventi come: sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni. L’obbligo spetta a tutte le imprese quali, le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali e nello specifico, come previsto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica: 

  • a tutte le imprese sia con sede legale in Italia 
  • che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.

Non sono interessati da questo obbligo invece gli enti non commerciali (associazioni e asd non iscritti al Registro Imprese) e i lavoratori autonomi (professionisti non iscritti al Registro Imprese).

Delle imprese inadempienti si terrà conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Le conseguenze, dirette o indirette, che un’impresa non assicurata potrebbe subire, sono le seguenti:

  • la possibilità di perdere risorse economiche come contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche;
  • esporsi a rischi aziendali non quantificabili dovuti ad eventi imprevedibili, quali sismi, alluvioni, ecc.

benefici che l’obbligo assicurativo potrebbe comportare sono invece:

  • la possibilità di accesso a contributisovvenzioni e agevolazioni pubbliche;
  • la protezione del patrimonio aziendale da eventi calamitosi;
  • la rapida ripresa aziendale in caso di danni agli immobili.

tutela dell’assicurato la norma prevede che il contratto abbia un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

L'obbligo di stipulare detta assicurazione è prorogato al 31 marzo 2025. Tale obbligo si applica a tutte le categorie di imprese, ad eccezione di quelle agricole, già soggette a una normativa assicurativa specifica. Gli eventi catastrofali inclusi nella copertura assicurativa comprendono sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Le imprese saranno chiamate a scegliere tra diverse soluzioni assicurative offerte dal mercato, rispettando le linee guida stabilite dal Decreto e dagli organi di vigilanza competenti.

Inoltre, il Decreto  stabilisce che le polizze devono coprire le immobilizzazioni materiali delle imprese, tra cui:

1

Terreni

Comprendenti suoli agricoli, industriali, commerciali e residenziali, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso. Sono inclusi anche terreni edificabili e superfici adibite a infrastrutture, come parcheggi, aree di carico e scarico, piazzali e cortili. La copertura assicurativa considera i rischi legati alla stabilità del suolo, all’erosione, agli smottamenti e agli effetti di eventi atmosferici estremi, garantendo protezione contro la perdita di valore e il degrado dovuto a calamità naturali.

2

Fabbricati

Comprendenti l’intera struttura edilizia e tutte le opere murarie, di finitura e di impiantistica ad essa connesse. Includono impianti idrici, elettrici e di riscaldamento, nonché impianti di condizionamento, ascensori, montacarichi, sistemi di sicurezza, impianti di segnalazione e comunicazione, fognature e altre installazioni accessorie che concorrono alla funzionalità dell’edificio.

3

Impianti e macchinari

Comprendenti tutte le strutture e le apparecchiature utilizzate per il funzionamento dell’attività produttiva, inclusi impianti industriali, sistemi di produzione automatizzati, linee di montaggio, impianti di climatizzazione industriale, generatori, turbine, motori e trasformatori. Sono inclusi anche macchinari elettronici e a controllo numerico, macchine utensili, sistemi robotizzati, attrezzature di precisione e ogni altra apparecchiatura indispensabile per l’operatività dell’impresa. La copertura assicurativa prevede il risarcimento per danni derivanti da eventi catastrofali, considerando sia la sostituzione che la riparazione, con particolare attenzione alla perdita di funzionalità e all’eventuale obsolescenza tecnologica dei macchinari danneggiati.

4

Attrezzature industriali e commerciali

Includono macchine, attrezzi, utensili e strumenti utilizzati nei processi produttivi e nelle operazioni commerciali. Rientrano in questa categoria le attrezzature da officina, le macchine per la lavorazione dei materiali, i dispositivi per il controllo qualità, le attrezzature per la movimentazione delle merci come carrelli elevatori e transpallet, oltre a strumenti per la pesatura e il confezionamento. Le coperture assicurative garantiscono il risarcimento per danni derivanti da eventi catastrofali, includendo la riparazione o la sostituzione delle attrezzature danneggiate, con particolare attenzione alla continuità operativa dell’azienda e ai costi di fermo macchina).

Le polizze sono quindi destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:

  • terreni e fabbricati,
  • impianti e macchinari,
  • attrezzature industriali e commerciali,

come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.

Se ne ricava che l’assicurazione dovrebbe coprire anche i beni che l’imprenditore ha in godimento a vario titolo (locazione, comodato, leasing) e di cui non è proprietario.

 

Sono esclusi dalla copertura gli immobili abusivi o costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edilizie.

 

Le disposizioni sulle polizze obbligatorie, inoltre, non si applicano agli imprenditori agricoli (di cui all’art. 2135 c.c.), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo, brina e siccità stabilita dall’art. 1, comma 515 ss. della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Il costo delle polizze viene determinato in misura proporzionale al rischio, considerando:

  • l’ubicazione dell’impresa e la sua esposizione ai rischi naturali;
  • la vulnerabilità strutturale dei beni assicurati;
  • la presenza di misure di prevenzione e protezione adottate dall’impresa.

L’aggiornamento dei premi avverrà periodicamente, tenendo conto dell’evoluzione del rischio e delle nuove conoscenze scientifiche. Il Decreto stabilisce criteri chiari e dettagliati per il calcolo degli indennizzi, con l’obiettivo di garantire equità e sostenibilità nel mercato assicurativo.

Le soglie definite variano in funzione della somma assicurata e prevedono differenziazioni a seconda della dimensione dell’impresa e della tipologia di beni coperti.

Il calcolo dell’indennizzo tiene conto non solo dell’entità del danno subito, ma anche della capacità dell’impresa di mitigare i rischi attraverso misure preventive. Le polizze prevedono parametri distinti per le piccole e medie imprese rispetto alle grandi imprese, con meccanismi di adeguamento in caso di variazioni normative o evoluzioni del rischio ambientale.

Inoltre, il Decreto introduce specifiche disposizioni per agevolare la liquidazione degli indennizzi e garantire una maggiore celerità nelle procedure di rimborso, riducendo i tempi burocratici e assicurando un supporto tempestivo alle aziende colpite.

Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro è previsto uno scoperto a carico dell’assicurato che non può superare il 15% del danno indennizzabile.

Per somme superiori, le condizioni di copertura sono negoziabili tra le parti.

Per somme assicurate fino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo coincide con la somma assicurata.

Per somme comprese tra 1 e 30 milioni di euro, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata.

Per supportare la gestione dei rischi, la SACE S.p.A. è autorizzata a fornire coperture assicurative fino al 50% degli indennizzi per le compagnie di assicurazione private. Il limite massimo di copertura da parte di SACE è fissato a 5 miliardi di euro annui, con possibili adeguamenti in base alla disponibilità di risorse.

Le imprese di assicurazione sono tenute a pubblicare sui propri siti web le condizioni delle polizze e i documenti informativi per garantire trasparenza e concorrenza nel mercato. Inoltre, devono rispettare i limiti di tolleranza al rischio stabiliti dal Decreto, evitando di assumere più rischi di quelli sostenibili.

Le imprese di assicurazione potranno offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio dovrà essere registrato e approvato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.