MANOVRA 2025
La Legge di Bilancio 2025
Il Senato, nella mattinata del 28 dicembre 2024, con 108 voti favorevoli, 63 contrari e un’astensione, ha dato il via libera definitivo alla Legge di Bilancio 2025, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024, Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Tra le novità si segnalano la conferma del passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) come già previsto, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024, una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro, l’introduzione a regime della rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, la modifica da 30 a 35 mila euro della soglia limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell’anno precedente fino alla quale i soggetti percettori possono avvalersi del regime forfetario.
IMPRESE, PROFESSIONISTI
Milleproroghe 2025 pubblicato in G.U.: le principali novità
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 ed è quindi in vigore dal 28 dicembre 2024, il decreto “Milleproroghe 2025” (D.L. n. 202/2024), contenente disposizioni urgenti.
Segnaliamo le principali novità per imprese e professionisti.
Proroga obbligo assicurativo per danni catastrofali - Prorogato al 31 marzo del 2025 l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. L’obbligo è stato introdotto dall’art. 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica a tutte le imprese, sia con sede legale in Italia che con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
Proroga divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati - Prorogato dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati. I soggetti che inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). Il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Proroga entrata in vigore del regime di esenzione IVA per gli ETS - Prorogato al 1° gennaio 2026 il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni dagli enti associativi in conformità alle finalità istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti. Il cambio di regime avrebbe comportato l'obbligo di apertura della partita IVA anche per gli ETS che ne fossero strati ancora sprovvisti.
Proroga 5 per mille alle ONLUS - Prorogata fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di essere destinatarie della quota del 5 per mille per le ONLUS che risultavano iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021.
IVA
Fatturazione elettronica obbligatoria prorogata fino al 31 dicembre 2027
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – Serie L del 19 dicembre 2024 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) n. 2024/3150 del Consiglio del 10 dicembre 2024 che autorizza l’Italia a continuare ad applicare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria fino al 31 dicembre 2027.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Tasso di interesse legale al 2% dal 1° gennaio 2025
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto 10 dicembre 2024 (G.U. n. 294 del 16 dicembre 2024), ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 c.c. che, a partire dal 1° gennaio 2025, sarà pari al 2% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali quali, per esempio:
- ravvedimento operoso;
- imposta di registro su più annualità locazioni;
- diritto usufrutto e nuda proprietà;
- calcolo somme aggiuntive su omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali;
- pagamento prestazioni pensionistiche e previdenziali.
IMPOSTE DIRETTE
Deducibilità compensi amministratori
I compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.
Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.
In caso di bonifico è rilevante il momento in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.
REGIMI AGEVOLATI
Verifica dei i limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2025
Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.
Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:
- 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.
Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:
- 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).
IRPEF
Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2025
Pubblicate in GU n. 304 del 30 dicembre 2024, S.O., le tabelle ACI 2025, che devono essere utilizzate per individuare il reddito in natura dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Le tabelle recepiscono tra l'altro la nuova modalità di calcolo del fringe benefit, prevista dalla legge di Bilancio 2025.
L’art. 1, comma 48, della Manovra, infatti, prevede la modifica all’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR. Per effetto del comma 48, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell’art. 54, comma 1, lett. a), c) e m) del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
CONTRATTI STIPULATI DAL 1° GENNAIO 2025 |
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Valori di emissione di CO2 del veicolo |
Percentuale per la determinazione del fringe benefit |
Non superiori a 60g/km Veicoli a trazione elettrica Veicoli plug-in |
50% 10% 20% |
La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
In sostanza, la nuova disposizione:
- sostituisce il criterio alla base della determinazione del fringe benefit, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all’alimentazione;
- varia le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI.
Prima delle modifiche, infatti, il fringe benefit era calcolato in misura pari al 25% per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km, 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km, 50% con emissioni tra 160 e 190 g/km e al 60% con emissioni superiori a 190 g/km.
SOCIETÀ
La Pec della società è valida anche per gli amministratori
La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di persone che di capitali) di dotarsi di una Pec personale da comunicare al Registro delle Imprese e da inserire nell’indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti.
Rispetto alle iniziali interpretazioni restrittive, il Registro delle Imprese di Milano ha dichiarato che l'indirizzo Pec della società può essere utilizzato anche dall'amministratore come proprio domicilio digitale, al pari della possibilità per l'amministratore di collocare il proprio domicilio fisico presso la società amministrata.
In attesa di eventuali indicazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato anche precisato che, in sede di prima applicazione, si ritiene obbligatoria solo la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall'1 gennaio 2025 relative a:
- iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo di società di capitali;
- iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone.
DICHIARAZIONI
Certificazione Unica 2025 non più necessaria per minimi e forfetari
Entro lunedì 17 marzo 2025 (il giorno 16 di scadenza ordinaria cade quest'anno di domenica) i sostituti di imposta devono inviare la CU 2025 (Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024).
L’art. 3 del D.Lgs. n. 1/2024 prevede però che a partire dal periodo di imposta 2024 i sostituti di imposta non debbano più trasmettere la Certificazione Unica in riferimento ai titolari di partita IVA in regime forfetario e nel cosiddetto regime dei minimi (o regime di vantaggio).
La semplificazione è conseguenza dell’obbligo di fatturazione elettronica che a partire dal 1° gennaio 2024 è stato esteso anche ai forfettari.