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ASD e SSD - Entro il 31.01.2025 va aggiornato il RASD

13/01/2025 / torna indietro

Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (denominato anche RAS o Registro) sta acquisendo sempre più importanza come strumento quotidiano per le associazioni sportive. Oltre alla necessità di registrarsi inizialmente per essere riconosciuti come "soggetti sportivi dilettantistici", il Registro raccoglie dati fondamentali sugli enti affiliati che, entro il 31 gennaio prossimo, devono essere verificati e, se necessario, integrati.

Tra le informazioni raccolte dal Registro, oltre ai dati anagrafici, si evidenziano:

  • il numero di tesserati
  • le attività sportive, didattiche e formative organizzate e/o svolte
  • i compensi erogati ai co.co.co. sportivi
  • i rimborsi ai volontari

Per quanto riguarda il RAS, questo è regolato dai decreti della Riforma dello Sport, ovvero il D.Lgs. 36/2021 e il D.Lgs. 39/2021, ed è attivo dal 31 agosto 2022 presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La sua funzione principale è quella di certificare la natura dilettantistica dell’attività svolta dalle società e dalle associazioni sportive, come previsto dagli articoli 10 e 5 dei rispettivi decreti.

In questo contesto, è quindi fondamentale che, entro il 31 gennaio prossimo, le ASD/SSD verifichino i dati presenti nel RAS e provvedano a integrarli in caso di mancanze, con particolare attenzione alle informazioni sulle attività formative, didattiche e sportive, che devono essere inserite direttamente dall’associazione o dall’ente affiliato, in base alla natura dell’attività (organizzata o partecipata) e ai regolamenti specifici di ciascun ente.

L’adempimento delle attività previste dal regolamento del Registro è una condizione indispensabile per mantenere l’iscrizione e la qualifica di ASD/SSD, nonché per giustificare i pagamenti ai co.co.co. sportivi.

Il regolamento del RAS stabilisce infatti che, per mantenere l’iscrizione, i dati relativi all’attività sportiva, didattica e formativa devono essere comunicati annualmente, entro il 31 gennaio o entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento. In caso di mancato aggiornamento, non è prevista una cancellazione automatica, ma un “avviso” da parte del Dipartimento per lo Sport, che invita l’ente affiliato a regolarizzare la situazione.

A riguardo, le FAQ di Sport e Salute specificano quanto segue:

  • Ci sono adempimenti successivi all’iscrizione al “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”?

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’iscrizione, ogni ASD/SSD deve trasmettere, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, sulla piattaforma registro.sportesalute.eu , una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di iscrizione e ogni modifica intervenuta.

  • Cosa succede se non si provvede all’aggiornamento annuale dei dati?

In caso di mancato o incompleto deposito degli aggiornamenti, il Dipartimento per lo sport diffida l’ASD/SSD ad adempiere, assegnando fino a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l’ASD/SSD è cancellata dal “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.

Con la Riforma dello sport del 2021, il D.Lgs. 36/2021, art. 2, ha definito lo sport in termini simili, aggiungendo il requisito del "rispetto di regole", precisando che l’attività sportiva è quella finalizzata al miglioramento fisico e psichico, allo sviluppo sociale o al conseguimento di risultati in competizioni, con partecipazione sia organizzata che non organizzata.

Nonostante la legge chiarisca che è sufficiente svolgere una delle due attività, sportiva o didattica, il Regolamento del Registro continua a riproporre il termine "attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa", il che può generare confusione. Pertanto, suggeriamo agli operatori di inserire nel RAS, entro il 31 gennaio, sia le attività sportive che quelle didattiche e formative, assicurandosi che tutte le informazioni relative all’attività del 2024 siano correttamente riportate, e confrontandosi con l’ente affiliante in caso di discrepanze o necessità di correzioni.

Infine, ricordiamo che le attività sportive, didattiche e formative sono definite dal Regolamento del Registro, che i dirigenti dovranno seguire per aggiornare correttamente i dati, come segue:

Con “attività sportiva” si intende l’organizzazione, da parte di un ente sportivo dilettantistico, e/o la sua partecipazione a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali, indette da enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro oppure approvate e/o indette dall’Organismo sportivo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi e all’affiliazione dell’ente sportivo dilettantistico e ne riconosce i risultati.

Con “attività didattica” si intende l’organizzazione e/o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e alla pratica della disciplina sportiva organizzati da ente sportivo dilettantistico iscritto al Registro e/o dall’Organismo sportivo o dall’ente sportivo dilettantistico ad esso affiliato purché in possesso dei requisiti tecnici e organizzativi e delle competenze necessari per l’organizzazione dei corsi e/o definiti e richiesti nei regolamenti dell’Organismo sportivo che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute, a condizione che gli istruttori siano in possesso delle competenze tecniche e professionali richieste per quella specifica disciplina sportiva per la quale svolgono l’attività didattica.

Con “attività formativa” si intende le iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonchÈ mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico purchÈ in possesso dei requisiti tecnici e organizzativi definiti e delle competenze decisi e richiesti nei regolamenti dell’Organismo sportivo che l’ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze tecniche e professionali.

Infine, per gli enti che hanno pagato compensi a "istruttori" o "allenatori", è fondamentale che le relative attività siano correttamente riportate nel Registro nella stessa stagione sportiva.