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Compensi cococo sportivi e incompatibilità con pensione "quota 100"

04/12/2024 / torna indietro

Durante la riunione dell'Osservatorio sul Lavoro Sportivo del 5 novembre 2024, tenutasi presso il Ministero per lo Sport e i Giovani, sono stati presentati alcuni dati riguardanti la compatibilità del lavoro sportivo con la pensione per chi usufruisce del regime "Quota 100". Il CONI ha avviato una valutazione più approfondita per determinare quante persone si trovano in questa situazione, dove pare che la pensione possa essere revocata a causa di una serie di normative che, a mio avviso, sono state poco esplorate sia dai lavoratori sportivi che dai consulenti che avrebbero potuto fornire supporto in merito.

Questo contesto offre l’opportunità di fare una sintesi sulle varie opzioni di compatibilità e di accumulo di reddito che potrebbero sorgere. Va ricordato che per un lavoratore sportivo autonomo – sia come co.co.co. che come professionista con partita IVA – è possibile stipulare più contratti di lavoro o avere altre fonti di reddito. In presenza di più contratti, i redditi percepiti si sommano, con ciascuno soggetto al regime fiscale e previdenziale applicabile. Il lavoratore ha la responsabilità di fare la dichiarazione annuale complessiva.

Di seguito, una sintesi delle possibili situazioni, ma è consigliabile rivolgersi a un esperto per comprendere i dettagli normativi da applicare e valutare il caso specifico.

Analisi per singola situazione

  • PARTITA IVA SPORTIVA - PARTITA IVA NON SPORTIVA
    Compatibile: è possibile avere un’unica partita IVA, ma con due codici Ateco differenti.

  • PARTITA IVA SPORTIVA - CO.CO.CO. SPORTIVO
    Non compatibile: se la partita IVA è associata a un codice Ateco legato al lavoro sportivo, tutta l'attività sportiva deve essere fatturata.

  • PARTITA IVA SPORTIVA - CO.CO.CO. NON SPORTIVO
    Compatibile: attenzione ai limiti di reddito e ad altre condizioni che potrebbero limitare l’applicazione del regime forfettario.

  • PARTITA IVA SPORTIVA - LAVORO DIPENDENTE PRIVATO
    Compatibile: i due lavori non devono appartenere allo stesso settore o essere in concorrenza. È necessario rispettare l’obbligo di riservatezza, lealtà e correttezza. Il lavoro autonomo non deve essere in conflitto con quello dipendente. Attenzione ai limiti di reddito per il regime forfettario (es. un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro impedisce l’applicazione di tale regime).

  • PARTITA IVA SPORTIVA - PENSIONE
    Compatibile: il lavoro autonomo è compatibile con la pensione di vecchiaia e di anzianità (art. 19 Decreto Legge 112/2008). Tuttavia, per il regime forfettario, attenzione ai limiti di reddito. La pensione di inabilità non è compatibile con il lavoro, così come la pensione anticipata (es. Quota 100 e 102) non è compatibile con un reddito da lavoro, salvo in caso di lavoro occasionale fino a 5.000 euro (vedere Circolari INPS n. 11/2019 e n. 117/2019).

  • CO.CO.CO. SPORTIVO - CO.CO.CO. SPORTIVO
    Compatibile: occorre verificare che i due lavori non presentino problematiche relative alla gestione degli orari. È necessario essere corretti nei confronti di ogni datore di lavoro. Tutti i contratti del lavoratore devono essere dichiarati per determinare la sua situazione reddituale.

  • CO.CO.CO. SPORTIVO - CO.CO.CO. NON SPORTIVO
    Compatibile: i lavori non devono appartenere allo stesso settore o essere in concorrenza. Attenzione al totale delle ore lavorate e al giorno di riposo settimanale.

  • CO.CO.CO. SPORTIVO - PARTITA IVA NON SPORTIVA
    Compatibile: se il codice Ateco non è legato all’attività sportiva. Attenzione ai limiti di reddito per il regime forfettario.

  • CO.CO.CO. SPORTIVO - LAVORO DIPENDENTE PRIVATO
    Compatibile: i due lavori non devono appartenere allo stesso settore o essere in concorrenza. È necessario rispettare l’obbligo di riservatezza, lealtà e correttezza. È importante considerare la praticabilità effettiva di questa situazione, in particolare per quanto riguarda le ore lavorate e le normative sulla sicurezza.

  • CO.CO.CO. SPORTIVO - PENSIONE
    Compatibile: il contratto co.co.co. è compatibile con la pensione di vecchiaia e di anzianità (art. 19 Decreto Legge 112/2008). La pensione anticipata (es. Quota 100 e 102) non è compatibile con un reddito da lavoro, salvo nel caso di lavoro occasionale fino a 5.000 euro.

  • CO.CO.CO. SPORTIVO - NASPI
    Compatibile: è obbligatorio comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito presunto. La comunicazione non è necessaria se il reddito non supera i 5.000 euro (Circolare INPS n. 67/2024). L’importo della NASPI viene ridotto dell’80% rispetto al reddito previsto e si azzera se si supera la soglia di 8.500 euro nel 2024 (art. 9 e 10 D.Lgs. 22/2015).

  • CO.CO.CO. SPORTIVO - CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO GESTIONALE
    Compatibile: attenzione alle regole di gestione dei contratti. Non deve configurarsi un'«indiretta distribuzione di utili» al percettore. Per calcolare la soglia esente di 5.000 euro, i redditi si sommano (Circolare INPS n. 88/2023).

  • CO.CO.CO. SPORTIVO - LAVORO OCCASIONALE
    Compatibile: sia con il lavoro occasionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, sia con il Contratto di prestazioni occasionali di cui all’art. 54-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Circolare INPS n. 88/2023). Questi redditi si sommano per determinare la soglia esente di 5.000 euro annuali.

  • LAVORO SPORTIVO - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO SPORTIVO
    Compatibile solo se svolte per due associazioni diverse. Attenzione al calcolo della soglia dei 5.000 e 15.000 euro annuali, che comprende anche il rimborso per attività di volontariato, pur non essendo considerato reddito.

  • CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO GESTIONALE - VOLONTARIO SPORTIVO
    Compatibile solo se svolte per due associazioni diverse. Attenzione al calcolo della soglia dei 5.000 e 15.000 euro annuali, che include il rimborso per attività di volontariato, pur non essendo considerato reddito.

REDDITO LAVORO SPORTIVO – ISEE
I compensi da lavoro sportivo dilettantistico fino a 15.000 euro annui sono considerati nel calcolo della condizione economica del nucleo familiare per determinare l'ISEE.

REDDITO SPORTIVO – FAMILIARE A CARICO
I compensi da lavoro sportivo dilettantistico fino a 15.000 euro annui non sono imponibili fiscalmente, pertanto chi percepisce questo reddito e non supera tale soglia può essere considerato a carico. Nel 2024, le soglie per essere considerato a carico sono di 4.000 euro annui per i figli conviventi fino a 24 anni, e 2.840,51 euro per i figli conviventi oltre i 24 anni.

Attenzione!
Secondo la Circolare INPS n. 88/2023, nel calcolo per il superamento della soglia di 5.000 euro annui, vanno sommati i seguenti compensi:
a) compenso da lavoro sportivo come co.co.co. o con partita IVA sportiva;
b) compenso da co.co.co. amministrativo gestionale;
c) compenso/diaria/rimborso per attività arbitrale;
d) rimborso spese forfettario per prestazioni di volontariato;
f) compenso da prestazione autonoma occasionale (sportiva o non sportiva).

 

Qui di seguito una tabella esemplificativa e non esaustiva che ricomprende le tipologie di pensione più diffuse e i relativi termini di cumulabilità.

Tipologia pensione

Cumulabilità con redditi di lavoro autonomo e dipendente

Vecchiaia

Cumulabilità totale

Anticipata (ex pensione di anzianità)

Cumulabilità totale

Quota 100-102-103

Incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (attualmente fissata all’età di 67 anni); ad eccezione dei redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui (Circ. Inps 117/2019).

Invalidità

Cumulabilità parziale: diminuzione del valore dell’assegno in funzione all’ammontare complessivo dei redditi percepiti contemporaneamente; Cumulabilità totale se gli anni di contribuzione sono pari o superiori a 40 anni

Pensione ai superstiti

Cumulabilità parziale: diminuzione del valore dell’assegno in funzione all’ammontare complessivo dei redditi percepiti contemporaneamente

Inabilità

Incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro; poiché la prestazione è caratterizzata dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, la percezione della stessa non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale.