La Patente a crediti è obbligatoria per tutte le imprese edili (esecutrici, affidatarie, sub-appaltatrici) ma anche per tutte le altre imprese e i lavoratori autonomi (artigiani o altro tipo di autonomo senza dipendenti) non strettamente edili che svolgono attività produttiva all’interno di un cantiere come ad esempio elettricisti, idraulici, montatori di porte e infissi etc.
Sono esclusi i soggetti che nel cantiere:
- Effettuano la sola fornitura di materiale;
- Prestano la sola attività di natura intellettuale.
Requisiti per rilascio della patente in formato digitale:
✓ iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
✓ adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
✓ possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
✓ possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
✓ possesso del documento unico di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
✓ avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Le imprese e i lavoratori autonomi avranno tempo fino al 31 ottobre 2024 per poter richiedere il rilascio della nuova patente a crediti.
Dal 1° novembre per poter lavorare sarà necessario averne quanto meno fatto richiesta.
Questa è una delle indicazioni di maggior rilievo della circ. 4/2024 del 23/09/2024, con la quale l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha accompagnato la pubblicazione del DM 132/2024, di individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima nonché dei presupposti e del procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della stessa. Lo stesso decreto ha poi definito i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Lo strumento è finalizzato a catalogare le imprese più virtuose, le quali, se in possesso della patente con almeno 15 crediti, potranno lavorare nell’ambito dei cantieri.
Sono coinvolti tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri indipendentemente dalla qualifica edile.
Sono esclusi, invece, coloro che vi si trovano in via occasionale perché, come previsto dalla norma, effettuano mere forniture e, quindi, transitano nel cantiere unicamente per il tempo necessario a effettuare la consegna, oppure svolgono prestazioni di natura intellettuale. Nessuna patente neppure per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, mentre per le imprese estere (Ue ed extra Ue) sarà necessario un provvedimento equivalente, altrimenti scatta anche per loro l’obbligo di patente.
La patente è gestita totalmente in modalità telematica, direttamente dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al quale deve essere formulata la richiesta di rilascio, mediante portale con accesso SPID, operativo già a partire dal 1° ottobre 2024, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Tuttavia, in fase di prima applicazione, da ieri e fino al 31 ottobre si potrà inviare un’apposita autocertificazione, utilizzando il facsimile allegato alla circolare, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Ciò permetterà di lavorare con l’impegno a presentare la domanda telematica di rilascio entro sempre il 31 ottobre.
A partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione non avrà più valore e sarà necessario provare di aver presentato telematicamente la richiesta di rilascio della patente.
Il portale distinguerà tra requisiti obbligatori o meno a seconda delle circostanze, esemplificate dalla circolare. La falsità circa i requisiti posseduti al momento della richiesta della patente, accertata a seguito di verifiche a campione o di controlli ispettivi, possono comportarne la revoca.
Si potrà lavorare con almeno 15 crediti. Se si va sotto tale soglia a seguito di decurtazioni, per il recupero dei crediti saranno necessari formazione e investimenti in materia di salute e sicurezza, valutati da un’apposita Commissione, composta dal dirigente della competente sede territoriale dell’Ispettorato, da almeno due funzionari esperti nelle materie prevenzionistiche nonché da almeno due rappresentanti indicati dal dirigente della sede territorialmente competente dell’INAIL.
Lo Studio rimane a disposizione per qualunque chiarimento.