Il prossimo 30 giugno prossimo scade il termine entro il quale gli enti no profit devono pubblicare il prospetto della trasparenza dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente, qualora questi siano pari o superiori a 10.000 euro.
Chi è tenuto alla pubblicazione
La normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge 124/2017.
Sono obbligati alla pubblicazione le associazioni, le fondazioni e le Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte:
· delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001;
· dei soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 (rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni).
Si aggiungono ai soggetti tenuti all’obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (che in realtà già vi rientravano in quanto appunto “associazioni”), e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (D.lgs. 286/1198).
La Legge 124/2017 distingue i soggetti menzionati nel paragrafo precedente da quelli che esercitano attività d’impresa, ai sensi dell’art. 2195 del Codice civile, disponendo per essi modalità di pubblicazione parzialmente diverse rispetto a quelle previste per associazioni, fondazioni e Onlus, di cui si dirà a breve.
Fra tali soggetti rientrano sicuramente le società di cui al Libro V del Codice civile, oltre che le imprese sociali costituite in forma societaria.
Il discorso si fa più problematico per le cooperative sociali, che sono sia “società” che “onlus” (di diritto): la circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 stabilisce la prevalenza del profilo legato alla forma giuridica e quindi le cooperative sociali (tranne quelle che svolgono attività a favore degli stranieri) sono tenute ad adempiere all’obbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le società. Applicando tale ragionamento alle imprese sociali, si ricava che quelle costituite in forma di associazione o fondazione sono chiamate a rispettare le regole di pubblicazione previste per tali forme giuridiche.
Il contenuto del prospetto e il termine per la pubblicazione
L’obbligo scatta solo quando i soggetti sopra elencati abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro.
Si deve fare riferimento all’incasso della somma (principio di cassa puro) dal 01.01.2023 al 31.12.2023, per gli enti i quali hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare.
Una novità rispetto alla formulazione originaria della disposizione è che non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei 10.000 euro, ma solamente quelle relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Ciò significa che eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro, così come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento; vi rientrano invece i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione.
Si segnala che i contributi ricevuti possono essere anche “in natura”. Infatti è stato precisato che si devono considerare anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovrà chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovrà essere indicato nel rendiconto. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.
La circolare ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021 ha fornito una importante chiarimento circa le somme ricevute a titolo di 5 per mille: queste non sono da considerare nei contributi pubblici disciplinati dalla Legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel “plafond” dei 10.000 euro.
Invece le somme ricevute a titolo di 2 per mille, in base alle indicazioni per la rendicontazione del contributo emesse dal Ministero della Cultura, devono essere conteggiate nel plafond dei 10.000 euro e quindi pubblicate.
La circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha specificato che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:
-
denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
-
denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
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somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
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data di incasso;
-
causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).
Un fac-simile di rendiconto dei contributi pubblici può essere scaricato qui.
Le associazioni, le fondazioni e le Onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) devono pubblicare, entro il 30 giugno 2024, i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”.
Sempre la circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la pagina Facebook dell’ente. Sempre secondo la circolare, qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.
Si consiglia, una volta pubblicato il prospetto di stampare la prova della pubblicazione (screenshot della pagina web) e dare una data certa al documento (ad esempio inviandosi il documento dalla PEC ad un’altra PEC o anche alla propria PEC stessa).
Nel silenzio della normativa sulla durata della pubblicazione, si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli all’interno di una sezione specifica ed in evidenza.
Le sanzioni in caso di mancata pubblicazione
Il controllo sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure all’amministrazione vigilante o competente per materia.
Le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione sono le seguenti:
- una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione;
- se da tale contestazione passano 90 giorni senza che l’ente non profit provveda a pubblicare il prospetto e pagare la sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.